Imposta di soggiorno (Local tax)

L'imposta è dovuta a partire dal 1° gennaio 2014 per ogni persona e per ogni notte di soggiorno dai soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi situati nel territorio comunale.

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

  1. i minori fino al compimento del 14° anno di età;
  2. il personale che pernotta nell’esercizio presso cui presta servizio;
  3. le persone che pernottano in esercizi ricettivi a seguito di eventi naturali calamitosi;
  4. le persone che frequentano tirocini obbligatori di istituti di formazione pubblici della Provincia o partecipano a progetti didattici degli stessi;
  5. le persone che risiedono nel comune e soggiornano temporaneamente in un esercizio a causa di problemi abitativi.”

Titolare dell'imposta è il Comune, nel quale è ubicato l’esercizio ricettivo.
Per tali si intendono:

  1. le strutture ricettive a carattere alberghiero ed extralberghiero di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58;
  2. le camere e gli appartamenti di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, ed i casi particolari disciplinati ai sensi dell’articolo 1, comma 1/bis, della stessa legge provinciale;
  3. gli agriturismi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7.

Gli esercizi ricettivi sono sostituti d’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo (persone pernottanti). Sono tenuti a:

  • riscuotere l’imposta comunale di soggiorno dai soggetti passivi;
  • presentare le dichiarazioni richieste dai comuni;
  • riversare al comune competente le somme riscosse.

Entro 15 giorni dalla fine di ogni mese il sostituto d’imposta comunica al Comune di Appiano s.S.d.V. il numero dei pernottamenti e i casi di esenzione relativi al mese precedente.

Contestualmente alla comunicazione i sostituti d’imposta dovrebbero riversare alla tesoreria del comune di Appiano s.S.d.V. tramite PagoPA (Cassa Raiffeisen Oltradige, IBAN IT03N0825558160000300099007). Si ricorda che i versamenti effettuati in ritardo, anche qualora l'importo fosse corretto, sono sanzionabili ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.P. n. 9/2012 ( dal 5% al 30%). 

Da partire dal 2023 vengono applicati le seguente tariffe:

  • euro 2,10 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
  • euro 1,70 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle “superior”;
  • euro 1,35 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.

Gli importi dovuti da parte dei soggetti passivi sono riscossi senza arrotondamento all'euro.


Tariffe Ortstaxe dal 2024

Decreto n. 1 del 04.01.2018 "Modifica del regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno"

12/10/2022

ITA