A partire dall'anno 2014, per gli immobili situati sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, è dovuta l'Imposta Municipale Immobiliare e non trovano più applicazione le disposizioni statali per l’IMU.
Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili, sia fabbricati sia aree fabbricabili, situati sul territorio del Comune, di qualunque natura e adibiti a qualunque scopo.
L'IMI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi di possesso dell'immobile. A tal fine si considera una mensilità intera il possesso protratto per almeno 15 giorni nel corso di un mese.
La prima rata deve essere versata entro il 16 giugno, la seconda rata entro il 16 dicembre. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
È necessario utilizzare il modulo F24 per il pagamento.
Sono soggetti al pagamento dell’IMI
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- il proprietario/la proprietaria oppure il/la titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione e superficie di fabbricati e di aree fabbricabili;
- il concessionario/la concessionaria, nel caso di concessione di patrimonio demaniale o di patrimonio indisponibile;
- il locatario/la locataria per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario/la locataria è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge a cui è stata assegnata l’abitazione coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il genitore al quale è stata assegnata l’abitazione a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento del figlio/della figlia o dei figli;
- Ausgedinge/obbligo di mantenimento: colui che trasferisce il maso e il suo coniuge devono pagare l'IMI per i locali effettivamente da loro abitati.
Aliquote, detrazioni e agevolazioni
In base alla tipologia di fabbricato e in base all’utilizzo sono state stabilite diverse aliquote da applicare alla base imponibile.
Per informazioni consultare
- la tabella riassuntiva
- il regolamento IMI
Di seguito riportiamo alcune informazioni essenziali per il calcolo dell'imposta municipale sugli immobili IMI.
Abitazione principale e pertinenze
Si considera tale l'abitazione in cui il/la contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Sono considerate pertinenze al massimo tre fabbricati delle categorie catastali C/2, C6 e C/7 di cui al massimo due della medesima categoria.
Aliquota 0,40% - detrazione di 902,35 euro.
Per il terzo minore e ogni successivo, appartenente al nucleo familiare la detrazione è maggiorata di 50,00 euro.
Per ogni persona del nucleo familiare, affetta da una disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992, la detrazione viene incrementata di ulteriori 50,00 euro.
Gli interessati devono presentare al Comune il certificato medico della commissione medica competente.
L'ulteriore detrazione viene riconosciuta dalla data di presentazione alla commissione medica della domanda di riconoscimento della disabilità grave.
Abitazioni equiparate all'abitazione principale
Le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto o a titolo di diritto di abitazione da persone anziane o disabili, che da esse devono trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti
Alle abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in suo gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado ed in linea collaterale entro il secondo grado, fintanto nelle stesse il/la parente abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale.
L'agevolazione d'imposta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9.
Presupposto per poter fruire dell'agevolazione è la presentazione di una dichiarazione sostitutiva.
Aliquota 0,30%
Abitazioni locate
Abitazioni locate esclusivamente a fini abitativi in base ad un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate per finalità turistiche.
Presupposto per la non applicazione della maggiorazione d'imposta è la presentazione di una copia del contratto di locazione registrato.
Aliquota 0,66%.
Abitazioni aliquota maggiorata
Abitazioni per le quali non risultino registrati contratti di locazione e che non ricadano nelle altre casistiche di non maggiorazione previste dal regolamento comunale.
Aliquota 2,50%
Anno di bonus per abitazioni
L'aliquota maggiorata di cui sopra viene applicata a partire dal tredicesimo mese successivo a quello in cui i soggetti previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sono divenuti per la prima volta soggetti passivi IMI per l’abitazione oppure dal tredicesimo mese successivo a quello di cessazione di una delle fattispecie di non maggiorazione o di cessazione di un’agevolazione d'imposta prevista dalla legge provinciale o dal regolamento comunale. In caso di successioni l’aliquota maggiorata, si applica a partire dal venticinquesimo mese successivo a quello dell’apertura della successione.
Aliquota 0,76%
Fabbricati delle categorie catastali C/1, C/3 e del gruppo catastale D (esclusi D5)
C/1 (negozi), C/3 (laboratori) e D (opifici, alberghi).
Aliquota 0,56%.
Fabbricati delle categorie catastali D/5
(Banche e assicurazioni)
Aliquota dello 0,96%.
Abitazioni con attività ricettiva
Le abitazioni del gruppo catastale A, utilizzate per l'attività ricettiva in strutture a carattere alberghiero ed extra alberghiero ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58
Presupposto per la non applicazione della maggiorazione d'imposta è la presentazione di una dichiarazione sostitutiva.
Aliquota dello 0,56%.
Agriturismo
I fabbricati e le relative pertinenze utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo.
Sono considerati pertinenze al massimo tre fabbricati delle categorie catastali C/2, C6 e C/7 di cui al massimo due della medesima categoria.
L'agevolazione d'imposta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9.
Aliquota 0,30%.
Affittacamere
I fabbricati e le relative pertinenze utilizzati per l'esercizio di attività di affittacamere.
Sono considerati pertinenze al massimo tre fabbricati delle categorie catastali C/2, C6 e C/7 di cui al massimo due della medesima categoria.
L'agevolazione d'imposta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9.
Aliquota 0,30%.
L’aliquota ridotta dello 0,30% viene applicata solamente se le imprese di affittacamere raggiungono almeno un grado di utilizzo del 30% nel periodo intercorrente tra il mese di settembre dell’anno precedente e il mese di agosto dell’anno di imposta.
Immobili strumentali agricoli tassati e esenti
I fabbricati delle cooperative e società agricole, gli uffici e le abitazioni destinate ai collaboratori agricoli.
Aliquota 0,20%.
Le altre tipologie di fabbricati (stalle, fienili, locali di deposito e simili) sono esenti.
Onlus e enti non commerciali
Gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente da istituzioni scolastiche e scuole dell’infanzia paritarie nonché le cooperative di scuole dell’infanzia convenzionate con il comune, soc. cooperative ONLUS o enti non commerciali.
L’aliquota d’imposta ridotta si applica anche nel caso in cui uno dei soggetti di diritto di cui al primo periodo abbia ceduto un immobile in suo possesso, con contratto di locazione registrato o con contratto di comodato gratuito registrato, ad uno dei soggetti di diritto di cui sopra.
Aliquota 0,20%
Altri fabbricati
Tutti i fabbricati che non rientrano nelle categorie sopra elencate (per esempio le aree fabbricabili etc.).
Aliquota 0,76%.
Agevolazioni
La base imponibile dei fabbricati inagibili e inabitabili e quella dei fabbricati sotto tutela delle belle arti è ridotta della metà per un periodo massimo di 3 anni.
Le due agevolazioni non sono cumulabili.
Detrazione per abitazione di servizio
La detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati della categoria catastale A e della categoria catastale D di proprietà di imprese che servono anche da abitazione, nelle quali uno o una dei titolari dell'impresa, anche quale socio o socia, vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale.
Presupposto per la non applicazione della maggiorazione d'imposta e la concessione della detrazione è la presentazione di una dichiarazione sostitutiva.
Area fabbricabile
È l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale ovvero alle sue modifiche, definitivamente approvati e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrati in vigore, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi del medesimo. La base imponibile è costituita dal valore dell'area (vedi delibera valori aree fabbricabili) anche nei seguenti casi:
- Utilizzazione edificatoria dell'area;
- Demolizione del fabbricato;
- Interventi di recupero a norma dell'articolo 59, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.
I fabbricati iscritti nelle categorie catastali F/2, F/3 e F/4 sono assimilati ad area fabbricabile fino all'accatastamento definitivo.
Per Informazioni generali sull'imposta municipale immobiliare (IMI) consultare il sito della Rete Civica dell'Alto Adige o rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune.
Orario per il pubblico
da lunedì a giovedì dalle ore 08.00 alle ore 12.00
venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00
martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18.00
tel. +39 0471 667500
email: imposte@appiano.eu
Documentazione
Regolamento relativo all'imposta municipale immobiliare IMI
Delibera n. 74 del 24.11.2022 Modifica regolamento relativo all'imposta municipale immobiliare (IMI)
Delibera n. 75 del 24.11.2022 Determinazione delle aliquote e detrazioni a partire dal 2023
Delibera n. 3 del 25.01.2024 - Determinazione delle aliquote, detrazioni e definizione grado di utilizzazione minima per l'attività di affitto di camere a partire dal 2024
Delibera n. 673 del 06.12.2022 Determinazione dei valorie di riferimento rigardante il valore venale delle aree fabbricabili da partire dal 2023
Tabella per le Zone e i valori
Delibera della Giunta provinciale 07.10.2014, n. 1181 (fabbricati strumentali)
Delibera nomina funzionario responsabile
Tabella riassuntiva IMI 2024
Moduli
Dichiarazione sostitutiva - abitazione di servizio
Dichiarazione sotstitutiva - accudimento parenti
Dichiarazione sostitutiva - fabbricati rurali ad uso strumentale
Dichiarazione sostitutiva - abitazione di servizio
Dichiarazione sostitutiva - masi chiusi diritto di abitazione
Dichiarazione sostitutiva - motivi di lavoro o di studio
Dichiarazione sostitutiva - comodato uso affini
Dichiarazione sostitutiva - comodato uso gratuito parenti
Dichiarazione sostitutiva - Ucraina comodato uso gratuito
Dichiarazione sostitutiva - sfratto
Dichiarazione sostitutiva - cessazione stato di fatto dichiarato
Modulo Rimborso/Compensazione
Ravvedimento
Dichiarazione - decreto
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione