Informazioni Generali
Il Decreto Ministeriale del 16.02.1982 elenca tutte le attività soggette a controllo di prevenzione incendi. La Legge Provinciale del 16.06.1992 n. 18 disciplina le procedure e le competenze di prevenzione incendi.
Le competenze del Comune sono:
- Il controllo sulle procedure
- Il rilascio dell’autorizzazione per le attività soggette a controllo di prevenzione incendi, mediante integrazione del certificato di abitabilità-agibilità (licenza d’uso) con le attività soggette al controllo di prevenzione incendi. (Prima dell’entrata in vigore della Legge Provinciale n. 18 del 16.06.1992 la prevenzione incendi era di competenza dell’Ispettorato Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell’Ufficio Impianti a pressione e prevenzione incendi per il settore industriale/artigianale, i quali rilasciavano i certificati di prevenzione incendi).
L'inserimento in edifici di attività soggette a controllo di prevenzione incendi è sottoposto all’elaborazione di un progetto.
Gli altri casi in cui è necessaria l’elaborazione di un progetto da parte di un professionista sono i seguenti:
a) se il certificato di prevenzione incendi è scaduto prima dell’entrata in vigore della Legge Provinciale n. 18 del 16.06.1992
b) se sono stati eseguiti lavori che hanno mutato le condizioni di sicurezza (accertate al momento del rilascio del certificato o dell’autorizzazione)
c) se vengono aggiunte altre attività soggette a controllo di prevenzione incendi oltre a quelle che risultano dal certificato o dall’autorizzazione o se sono state apportate modifiche.
Alla fine dei lavori dovrà essere incaricato un professionista per il collaudo dell’impianto. La documentazione, elaborata dal progettista, deve essere presentata in tre fasi:
- Lo studio di fattibilità in 2 copie da presentare come informazione generica con una comunicazione su carta semplice. Nel caso sia necessaria la concessione edilizia, lo studio di fattibilità va presentato insieme alla domanda di rilascio della stessa
- Progetto specifico in 2 copie da presentare prima dell’inizio dei lavori tramite una comunicazione su carta semplice, all'Area di Servizio Edilizia
- Verbale di collaudo in 5 copie (l’originale deve essere provvisto di una marca da bollo di € 10,33), da presentare alla fine dei lavori, insieme alla richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività specifica. Nel caso in cui è stata rilasciata una concessione edilizia, il verbale di collaudo viene consegnato assieme a tutti gli altri documenti e/o collaudi, in allegato alla richiesta di rilascio del certificato di abitabilità-agibilità.
Annotazioni
Il collaudo (redazione verbale di collaudo) deve essere eseguito da un professionista, il quale non abbia preso parte all’elaborazione del progetto o alla direzione dei lavori. I professionisti vengono incaricati da parte dei cittadini interessati.
Requisiti richiesti
Essere titolare dell’attività o persona avente il diritto ad inoltrare la domanda (p.es. amministratore, usufruttuario, proprietario, ecc.).